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comunicato stampa Fimaa

Pubblicato da fimaa in riforma settore agenti in attività finanziaria e mediatori · 3/8/2012 07:09:30

27/07/2012 Sono ormai molti mesi che Fimaa insieme ai sindacati NIDiL/CGIL, FENAMEC/FeLSA/CISL, R12/IULCA/UIL e SIMEDIA/ALE/UGL porta avanti la sua battaglia all’avverso impianto normativo contenuto nel D.Lgs.141/2010.
Ultimo atto di in ordine di tempo era stato l’invio di due lettere, una indirizzata ai presidenti dei Gruppi Parlamentari del Senato della Repubblica e una ai presidenti dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati e ai Ministri del Lavoro e delle Finanze.
Negli scritti Fimaa e i Sindacati esprimevano grande preoccupazione circa l’iter del 2° correttivo del D.Lgs.141/2010 di riforma del mercato del credito, in particolare per quanto attiene alla figura del collaboratore dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria: il testo trasmesso dal Governo alle Commissioni parlamentari per il previsto parere prevede, infatti, per tale figura l’esclusiva applicazione del contratto di agenzia di cui all’art.1742 c.c., in contrasto con il parere del Ministero del Lavoro, che ha dichiarato che “appare inopportuna, oltre che non corretta sul piano giuridico, l’impostazione normativa dell’obbligo di adottare per il collaboratore un tipo contrattuale predefinito”.
Nello stesso testo si auspicava “un pronto intervento del Governo e del Parlamento, affinché il testo del 2° correttivo venga modificato tenendo conto del parere espresso dal Ministero del Lavoro e venga restituito all’autonomia contrattuale delle parti sociali il potere di regolamentare il rapporto di lavoro dei collaboratori che opereranno nel riformato mercato del credito”.
Ieri, finalmente il Parlamento è intervenuto e lo ha fatto con parere favorevole. La Commissione ha così precisato (testualmente): “[…] all’art.17, comma4-opties del D.Lgs,141/10, come modificato dall’art.10, comma 1 dello schema di d.lgs. si sopprima il primo periodo, in quanto non è coerente con l’impatto complessivo della disciplina prevedere che i collaboratori operino necessariamente sulla base di un mandato di agenzia[…]”.

Tra gli altri aspetti più rilevanti, da sempre evidenziati dalla Fimaa, sono stati approvati:

soppressione dell’obbligo di monomandato per gli Agenti in Attività Finanziaria o in subordine riconoscere il diritto all’indennità ex art. 1751 c.c. e al risarcimento dei danni in caso di recesso;
possibilità per gli agenti immobiliari di segnalare le società di mediazione creditizia di cui all'articolo 128-septies del decreto legislativo n. 385 del 1993 in via accessoria e strumentale alla propria attività di intermediazione;
esclusione dalla definizione di agenzia in attività finanziaria dell’attività dei promotori finanziari di promozione e collocamento di contratti di concessione di finanziamenti o di prestazione di servizi di pagamento, e conseguente compatibilità della conclusione dei relativi contratti con l’attività di promotore finanziario;  
incompatibilità tra l’attività di Agente in Attività Finanziaria e l’attività di Promotore Finanziario, l’attività di mediazione di assicurazione o riassicurazione e con quella di società di consulenza finanziaria.





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